Art. 3.

      1. Il CRIE esprime parere obbligatorio al Governo e alle regioni sulle seguenti materie:

          a) stanziamenti a carico del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

          b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale delle comunità italiane all'estero;

          c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgono una concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

          d) informazioni e programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

          e) linee di riforma dei servizi consolari scolastici e sociali;

          f) ogni altra questione di interesse per le comunità italiane all'estero.